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Escluso l’indennizzo per l’infortunio occorso durante la pausa caffè
12-01-2022 - La Corte di Cassazione (sez. lav., ord., 8 novembre 2021, n. 32473) ha escluso il diritto all’indennizzo ad una lavoratrice di Firenze che aveva subito un infortunio durante la pausa caffè fuori dall’ufficio in cui lavorava.
Per i Giudici «la lavoratrice, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente».
28-12-2021 - La norma che se ne occupa è l’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale futura propria incapacità e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la norma consente di autodeterminarsi e di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
Per disporre è sufficiente essere maggiorenni e capaci di intendere e di volere.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente.
aumentano le sanzioni per i datori di lavoro
20-12-2021 - Con i decreti n. 193 e 194 del 30 settembre 2021 viene modificata la legge n. 68 del 12 marzo 1999, che contiene "Le norme per il diritto del lavoro dei disabili".
Le novità contenute nei due provvedimenti riguardano in particolare il contributo esonerativo e le sanzioni previste per il mancato invio del prospetto informativo. E’ previsto un aumento del contributo esonerativo, da versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, e che chiedono di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.
Dagli attuali 30,64 € previsti per ogni unità non assunta, con decorrenza dal primo gennaio 2022 si passerà a 39, 21 € , sempre in relazione ad ogni unità non assunta.
Sono previste inoltre Sanzioni più elevate per i datori di lavoro che omettono l’invio del prospetto. L'importo aggiornato come da decreto è pari a € 702,43 per il mancato invio del prospetto, a cui andranno aggiunti ulteriori € 34,02 per ogni giorno di ritardo (a fronte dei precedenti € 635,11, a cui andava aggiunta la maggiorazione di euro € 30,76 per ogni giorno di ritardo).
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